MANUALE OPERATIVO
PER LA RACCOLTA FIRME NELLA CAMPAGNA
REFERENDARIA
Le istruzioni che seguono fanno riferimento ad ogni singola richiesta di referendum.
Occorre organizzarsi in modo tale da gestire ogni singola richiesta di referendum
in modo separato dalle altre perché, anche se sui banchetti di raccolta saranno presenti
tutti i diversi moduli, non è detto che il sottoscrittore voglia firmarle tutte e quindi i
conteggi dei moduli distribuiti, delle firme raccolte, delle certificazioni elettorali
andranno tenuti separatamente.
1. Termine di inizio e di fine raccolta
L’obiettivo di 500.000 (per maggiore sicurezza ne servirebbero 600.000) firme da
depositare in Cassazione per ciascun quesito referendario deve necessariamente
essere raggiunto nell’arco temporale di tre mesi, contando a partire dalla data del
primo modulo vidimato. Per questo è importante partire con la vidimazione in tutta
Italia nello stesso giorno. Il giorno stabilito per la prima vidimazione è
tassativamente il giorno 4/04/2016.
Entro il giorno 2/07/2016 i moduli completi di 500.000 (600.000) firme autenticate
e certificate dovranno essere depositati presso la Corte di Cassazione a Roma dalla
Segreteria operativa centrale.
Questo significa che le operazioni di raccolta delle firme dovranno concludersi entro
il 20 giugno altrimenti sarà impossibile far pervenire i moduli completi delle
certificazioni in tempo utile alla Segreteria operativa centrale. Verrà indicato un
punto di raccolta dei pacchi delle firme a livello nazionale per ordinarli, inventariarli
e consegnarli alla Corre di Cassazione in tempo utile. Va previsto un lavoro a livello
locale per controllare che i moduli siano correttamente certificati e, dove necessario,
accompagnati dai certificati elettorali, occorre inventariare le firme, sommarle e
prepararne l'invio al punto di raccolta nazionale, che deve avvenire tassativamente
entro il termine indicato.
2. Stampa e vidimazione dei moduli
I moduli saranno inviato ai territori dalla Segreteria nazionale.
Prima di procedere alla raccolta delle firme ogni singolo modulo deve essere
vidimato, su iniziativa dei Referenti provinciali e regionali, nell’apposito spazio
previsto sulla prima facciata.
Gli uffici competenti sono:
- Corte d’Appello (da un cancelliere o un dirigente della cancelleria);
- Cancelliere Capo di Tribunale o funzionario delegato;
- Segretario Comunale Capo o impiegato comunale delegato
I moduli devono essere presentati da una persona delegata dai promotori della
raccolta o da un qualsiasi elettore (munito evidentemente di certificato di iscrizione
nelle liste elettorali che ne attesti la qualità) e devono essere riconsegnati dagli Uffici
entro 48 ore dalla richiesta (art.7 Legge 352/70). La vidimazione consiste
nell’apposizione del timbro tondo dell’ufficio, della firma del soggetto vidimante e
timbro personale indicante la qualifica, del luogo e della data della vidimazione (che
non deve essere antecedente al 4/04/2016). Anche se la legge prevede la riconsegna
dei moduli vidimati entro 48 ore, nel caso di consegna di un elevato numero di moduli
è preferibile contattare anticipatamente e di persona gli uffici per sapere di preciso
dove recarsi e per concordare in anticipo tempi e modalità della vidimazione.
ATTENZIONE! I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta delle
sottoscrizioni solo all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’ufficio che
li ha vidimati.
Per questa ragione è preferibile provvedere alla vidimazione dei moduli presso le Corti
d’Appello (che hanno giurisdizione su un territorio vasto – per lo più regionale) in
modo da poterli utilizzare su tutto il territorio di competenza (che è comunque buona
norma verificare prima di procedere alla raccolta delle firme), piuttosto che presso la
Segreteria comunale (in questo caso le firme possono essere raccolte esclusivamente
nell’ambito del territorio del Comune). In sostanza la vidimazione traccia i confini
geografici entro i quali il modulo può essere usato.
Dalla competenza dell'ufficio si evince l'ambito di validità territoriale del modulo.
Ad esempio: un modulo vidimato da un segretario comunale sarà valido solo per il
comune interessato; questo però non compromette la possibilità di firma da parte dei
non residenti in quel comune, l'importante è che l'atto della firma avvenga sul suolo
di competenza, che in questo caso è il suolo comunale. Al contempo un modulo
vidimato da una Corte d'Appello potrà essere valido per l'intero territorio competente
per quella Corte (che vi consigliamo sempre di verificare preventivamente non dando
mai nulla per scontato). E’ però importante dividere sempre e comunque i moduli per
comune, utilizzando ogni modulo per residenti dello stesso comune, per agevolare le
successive operazioni di autenticazione.
Se nel corso dei tre mesi della raccolta i moduli vidimati sono esauriti, si possono far
vidimare nuovi quantitativi di moduli tenendo conto però che il termine di tre mesi
non decorre nuovamente ma si riferisce alla data del primo modulo vidimato. Per
maggiore prudenza conviene scaglionare la vidimazione dei moduli; eseguire la
vidimazione del primo stock di moduli il 4 aprile e la vidimazione di un secondo stock
il 18 aprile o oltre.
Si consiglia, inoltre, la seguente procedura:
a) Far vidimare il maggior numero di moduli da una singola persona (referente
regionale o provinciale presso corti d'appello).
b) Nonostante la legge prescriva agli uffici di riconsegnare i moduli entro e non
oltre 48 ore dalla richiesta (Art. 7 della legge n. 352/70), vi consigliamo di prendere
preventivamente appuntamento con l'ufficio scelto per la vidimazione (visti i tempi
della burocrazia meglio essere sicuri!).
c) Una volta vidimati i moduli – e prima di distribuirli – vi consigliamo di numerarli
nell'apposito spazio previsto in alto sulla prima facciata (rigorosamente con la
matita!) per avere una tracciabilità completa dei moduli e sapere con precisione a chi
sono stati consegnati. Questo è un modo banale, ma mai scontato, per reperire i
moduli con facilità al momento della consegna delle firme.
Riferimento normativo: Art. 7 della legge n. 352/70
3. Adempimenti preliminari
3.1. Accorgimenti relativi alla raccolta/certificazione delle firme...
segue sul documento in .pdf QUI
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