Se il testo approvato dal senato il 13 ottobre 2015 sarà approvato dalla Camera senza modificazioni, la riforma costituzionale avrà completato la fase di prima lettura delle Camere, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge costituzionali.
Da quel momento potrà dunque computarsi il periodo di 3 mesi decorsi i quali le Camere potranno procedere alla seconda lettura conforme del testo di riforma della Costituzione.
In caso di approvazione del testo, nella seconda lettura, a maggioranza assoluta (ed inferiore ai due terzi) dei componenti di ciascuna Camera, la legge costituzionale potrà essere sottoposta a referendum popolare su richiesta:
- di un quinto dei componenti di una Camera;
- di 500mila elettori;
- di 5 Consigli regionali.
Si tratta di un referendum per il quale non è previsto alcun quorum di partecipazione ai fini della validità, la cui procedura di svolgimento è disciplinata con legge ordinaria (legge n. 352 del 1970). Essa prevede, per ciascun passaggio procedurale, i seguenti tempi:
- immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministro della giustizia, della legge approvata in seconda lettura da ciascuna Camera con la sola maggioranza assoluta dei componenti;
- entro 3 mesi dalla pubblicazione può essere presentata la richiesta di referendum da parte di: 1/5 dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 Consigli regionali;
- entro 30 giorni dalla richiesta, l'Ufficio centrale per il referendum delibera con ordinanza sulla legittimità della richiesta e provvede all’immediata comunicazione della decisione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale;
- entro 5 giorni dall’ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum la decisione deve essere notificata, a mezzo ufficiale giudiziario, ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali;
- entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il Presidente della Repubblica procede all’emanazione del D.P.R. di indizione del referendum, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con fissazione della data;
- in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del D.P.R. di indizione si svolge il referendum. La legge di revisione costituzionale non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
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