Divieto di respingimento
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»
a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»
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